Assicurazione RCP per il Medico in Pensione

Questa polizza RCP dedicata ai medici ex-convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, ora in pensione, è progettata per garantire serenità a chi ha terminato il proprio servizio convenzionato, ma desidera continuare ad esercitare attività di medico generalista in libera professione mantenendo una tutela assicurativa completa e su misura, inclusa l’eventuale copertura di studi professionali ancora attivi o in locazione.

Cosa copre l'assicurazione RCP per il Medico in Pensione?

La polizza offre una copertura ampia al medico pensionato già titolare di rapporto convenzionale (istituito ai sensi degli AA.NN. della medicina generale e dei pediatri di libera scelta inseriti nell’apposito albo della FNOM-CeO), che include la responsabilità civile derivante da colpa professionale, i danni patrimoniali e non patrimoniali, i danni materiali e corporali arrecati a terzi. Ecco i dettagli:

  • Responsabilità Civile Professionale (RCP): copertura per i danni corporali, materiali e patrimoniali causati involontariamente a terzi durante l’attività professionale. Include colpa lieve e grave. Ideale per professionisti che vogliono proteggersi da rischi legati alla propria attività lavorativa.
  • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): tutela contro danni a terzi non legati direttamente all’attività professionale. Copre danni fisici, materiali e patrimoniali causati con colpa lieve o grave, anche se il fatto è stato commesso dolosamente da persone di cui l’assicurato deve rispondere.
  • Responsabilità Civile verso Dipendenti (RCO): tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni subiti dai propri dipendenti o collaboratori nello svolgimento delle attività per cui è prestata l’assicurazione.
  • Responsabilità Civile per trattamento dati personali: copertura per danni patrimoniali e materiali derivanti da violazioni nella gestione dei dati personali, secondo la normativa vigente (es. GDPR). Include anche danni verso clienti e soggetti terzi coinvolti nel trattamento dei dati.
  • Spese Sanitarie per Prestazioni Psichiatriche e Psicoterapeutiche: rimborso delle spese per trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici effettuati in strutture convenzionate, per supportare il benessere mentale dell’assicurato.
  • Tutela Legale: Copertura delle spese per assistenza legale giudiziale e stragiudiziale legata ai rischi garantiti dal contratto. Difende i diritti dell’assicurato in sede civile o penale.
  • Incendio: Copertura contro danni materiali diretti a beni assicurati (anche se di terzi) provocati da incendi, fulmini, esplosioni, scoppi o implosioni, oltre ad altri eventi indicati nella polizza.
  • Furto e rapina: copertura per i danni al contenuto/vetri/insegne
  • Macchine Elettroniche: protezione per apparecchiature elettriche ed elettroniche da danni diretti causati da:
    • Fenomeni elettrici

    • Errori operatore

    • Difetti di funzionamento

  • L’erogazione di servizi di assistenza sanitaria tramite la telemedicina (teleassistenza, tele-visita, teleconsulto, telerefertazione, telecooperazione e specialistica) qualora quest’ultime fossero ritenute dal medico come metodiche appropriate per la gestione del caso clinico

Tra le garanzie opzionali troviamo la Garanzia Bonus Protetto, che ti permette di mantenere intatti i benefici della tua polizza anche in caso di prima richiesta di risarcimento:

  • mantieni la tua classe di merito anche dopo un primo sinistro

  • eviti aumenti tariffari significativi, grazie a una protezione mirata che isola l’impatto economico del sinistro

  • preservi la continuità del tuo profilo assicurativo anche nel lungo periodo

La polizza è stipulata in forma claims made, cioè copre le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità del contratto. È prevista retroattività di 10 anni, ovvero vengono coperti anche i sinistri derivanti da errori commessi fino a 10 anni prima, purché denunciati durante il periodo di efficacia

Risposte alle domande più frequenti

Sì, è consigliata se continui ad esercitare la tua attività di medico generalista in libera professione.

Sì, tutte le configurazioni sono strutturate per rispettare i requisiti previsti dalla legge n.24/2017 e dal  relativo decreto attuativo 232/2023. 

Sì, scegliendo gli opportuni pacchetti potrai includere anche coperture su locali, attrezzature.

Con la retroattività decennale si intende che la polizza copre richieste di risarcimento riguardanti errori commessi fino a 10 anni prima della data di efficacia della polizza, purché la richiesta risarcitoria sia ricevuta e notificata alla Compagnia/Broker durante il periodo assicurativo.