Assicurazione RCP per il Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale

Operare nel sistema di emergenza territoriale significa affrontare situazioni critiche, spesso in contesti complessi e in tempi estremamente ridotti. Questa polizza RCP per il Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale in convenzione con il S.S.N, conforme alla Legge Gelli-Bianco, è pensata per chi lavora nel 118, proteggendo la tua responsabilità professionale in ogni intervento e garantendo una copertura all’altezza del tuo ruolo, dove ogni secondo può fare la differenza.

Cosa copre l'assicurazione RCP per il Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale?

La polizza offre una copertura ampia, che include la responsabilità civile derivante da colpa professionale, i danni patrimoniali e non patrimoniali, i danni materiali e corporali arrecati a terzi. Ecco i dettagli:

  • Responsabilità Civile Professionale (RCP): copertura per i danni corporali, materiali e patrimoniali causati involontariamente a terzi durante l’attività professionale. Include colpa lieve e grave. Ideale per professionisti che vogliono proteggersi da rischi legati alla propria attività lavorativa.
  • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): tutela contro danni a terzi non legati direttamente all’attività professionale. Copre danni fisici, materiali e patrimoniali causati con colpa lieve o grave, anche se il fatto è stato commesso dolosamente da persone di cui l’assicurato deve rispondere.
  • Responsabilità Civile verso Dipendenti (RCO): tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni subiti dai propri dipendenti o collaboratori nello svolgimento delle attività per cui è prestata l’assicurazione.
  • Responsabilità Civile per trattamento dati personali: copertura per danni patrimoniali e materiali derivanti da violazioni nella gestione dei dati personali, secondo la normativa vigente (es. GDPR). Include anche danni verso clienti e soggetti terzi coinvolti nel trattamento dei dati.
  • Spese Sanitarie per Prestazioni Psichiatriche e Psicoterapeutiche: rimborso delle spese per trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici effettuati in strutture convenzionate, per supportare il benessere mentale dell’assicurato.
  • Tutela Legale: Copertura delle spese per assistenza legale giudiziale e stragiudiziale legata ai rischi garantiti dal contratto. Difende i diritti dell’assicurato in sede civile o penale.
  • la garanzia di RC è anche estesa anche:
    • alle attività svolte nelle postazioni fisse o mobili di pronto soccorso avanzato e punti di primo intervento, di pronto soccorso e D.E.A. (Dipartimenti emergenza assistenziali), sono ricomprese le attività assistenziali e organizzative in occasione di stati di emergenza sanitaria dichiarati dallo Stato.
    • agli atti invasivi effettuati nello svolgimento dell’attività di medico di emergenza sanitaria territoriale esclusivamente se posti in essere per ragioni di necessità ed emergenza.

Tra le garanzie opzionali troviamo la Garanzia Bonus Protetto, che ti permette di mantenere intatti i benefici della tua polizza anche in caso di prima richiesta di risarcimento:

  • mantieni la tua classe di merito anche dopo un primo sinistro

  • eviti aumenti tariffari significativi, grazie a una protezione mirata che isola l’impatto economico del sinistro

  • preservi la continuità del tuo profilo assicurativo anche nel lungo periodo

La polizza è stipulata in forma claims made, cioè copre le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità del contratto. È prevista retroattività di 10 anni, ovvero vengono coperti anche i sinistri derivanti da errori commessi fino a 10 anni prima, purché denunciati durante il periodo di efficacia

Risposte alle domande più frequenti

Sì, tutte le configurazioni sono strutturate per rispettare i requisiti previsti dalla legge n.24/2017 e dal  relativo decreto attuativo 232/2023. 

Con la retroattività decennale si intende che la polizza copre richieste di risarcimento riguardanti errori commessi fino a 10 anni prima della data di efficacia della polizza, purché la richiesta risarcitoria sia ricevuta e notificata alla Compagnia/Broker durante il periodo assicurativo.

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