Caro lettore,
ti informiamo che le notizie pubblicate in questa sezione potrebbero fare riferimento a normative o condizioni contrattuali che, nel tempo, hanno subito modifiche. In particolare, l’evoluzione del quadro normativo – come l’entrata in vigore dei decreti attuativi della Legge Gelli-Bianco – può aver inciso su obblighi assicurativi e coperture. Per ricevere informazioni aggiornate o chiarimenti ti invitiamo a contattarci.
“Cosa succede quando io – come Medico – cesso la mia attività? Cosa bisogna fare a livello assicurativo?”
Questo è il tema di oggi: La “Garanzia Postuma”!
Come sempre, quindi, partiamo dal rispondere alla domanda più importante.
Ecco la definizione ufficiale:
Per “Garanzia Postuma” si intende l’ultrattività della copertura assicurativa di RCP oltre la cessazione della propria attività professionale.
Cosa vuol dire?
Ciò significa che se il Medico cessa la sua attività (per pensionamento o per altro motivo) ha una copertura per le richieste risarcitorie pervenute successivamente al pensionamento ma riferite a eventi accaduti durante la sua attività professionale.
Ora che abbiamo fatto chiarezza su cosa sia “La Postuma” ti riportiamo un’altra domanda che ci viene fatta molto spesso.
Ecco la domanda:
La risposta è molto semplice e stabilita dalla Legge:
Sottoscrivere “la postuma” è obbligatorio come previsto dall’art. 11 Legge n. 24 del 4/3/2017 (c.d. Gelli-Bianco).
Inoltre, secondo la stessa legge “Gelli-Bianco”, la postuma deve essere garantita per 10 anni successivi alla cessazione dell’attività.
Ecco i due possibili scenari che si prospettano per il Dott. Fante:
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