Assicurazione RCP per i Medici di Eemergenza Sanitaria Territoriale: ecco le novità!
Meno di 5 mesi fa, dopo aver chiesto ai nostri assicurati quali migliorie avrebbero voluto nelle nostre coperture assicurative, abbiamo iniziato un lavoro di revisione e miglioramento.
Oggi, grazie alla collaborazione con la Compagnia UnipolSai, vi possiamo presentare il frutto di questo lavoro.
Nel seguente articolo vedremo insieme tutte le novità che sono state apportate nella nostra polizza di Responsabilità Civile Professionale.
Da dove siamo partiti:
Tutti i prodotti di Responsabilità Civile offerti da Prassi Broker sono adeguati al 100% alle esigenze dei Emergenza Sanitaria Territoriale poiché realizzati e aggiornati continuamente osservando attentamente l’Accordo Collettivo Nazionale.
Oltre a questo raccogliamo costantemente le indicazioni dei nostri assicurati, in modo tale da garantire prodotti assicurativi che sono sempre di più il frutto della collaborazione fra Esperti in materia assicurativa e Medici che svolgono quotidianamente questa professione.
Ecco quindi tutte le novità che abbiamo inserito nel Fascicolo Informativo valido dal 01/04/2021:
La tua polizza di RCP prevederà in garanzia base (cioè senza costi aggiuntivi) la copertura per tutte le attività svolte in Urgenza ed Emergenza (come stabilite nell’Accordo Collettivo Nazionale), come ad esempio l’attività di Pronto Soccorso – dal Codice Verde fino al Codice Rosso.
Ecco cosa è riportato nel fascicolo informativo:
“Per i medici di emergenza sanitaria territoriale la garanzia è anche estesa alle attività svolte nelle postazioni fisse o mobili di pronto soccorso avanzato e punti di primo intervento, di pronto soccorso e D.E.A. (Dipartimenti emergenza assistenziali), sono ricomprese le attività assistenziali e organizzative in occasione di stati di emergenza sanitaria dichiarati dallo Stato.
Sono inclusi in garanzia base tutti gli atti invasivi effettuati nello svolgimento dell’attività di medico di emergenza sanitaria territoriale esclusivamente se posti in essere per ragioni di necessità ed emergenza”
Grazie a questa revisione è stato aumentato il massimale per questa copertura, portandolo da 20.000 € a 150.000 €.
Ecco cosa è riportato nel fascicolo informativo:
“La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali, di danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, con colpa sia lieve che grave, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza”
Grazie all’inserimento di questa condizione particolare tutti i soggetti assicurabili che svolgono anche l’attività di Medicina Estetica potranno tutelarsi sottoscrivendo l’apposita estensione ad un costo annuo di 150,00 €.
La garanzia è prestata con un sottolimite di 150.000 € per sinistro e anno assicurativo, con l’applicazione dello scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di 1.500 €
Ecco cosa prevede la garanzia:
“L’Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi dalla pratica della medicina estetica da parte dell’Assicurato, compreso l’utilizzo del laser per l’esecuzione dei trattamenti estetici. Sono inoltre compresi i danni di natura estetico-fisionomica, purché determinati da errore tecnico nel trattamento estetico.”
Essendoti sempre vicino anche nella fase di gestione del sinistro e conoscendo le difficoltà, anche personali, che si possono vivere in certi momenti abbiamo voluto richiedere alla Compagnia l’inserimento di questa prestazione.
Lo abbiamo fatto per garantirti massimo sostegno, ma soprattutto per darti vicinanza e per ascoltarti in un momento che può essere molto delicato sia a livello professionale che personale.
Per garantirti supporto anche dal punto di vista psicologico, quindi, abbiamo inserito questa garanzia che prevede:
“L’erogazione di prestazioni psichiatriche e psicoterapeutiche presso strutture sanitarie convenzionate UniSalute.”
Questa garanzia potrà essere richiesta in caso di attivazione della copertura di responsabilità civile e/o tutela legale per:
- decesso del paziente;
- chiamata in giudizio per omicidio colposo;
- chiamata in giudizio per gravi lesioni;
- chiamata in giudizio per gravi invalidità dipendenti da errata diagnosi o mancata o errata prescrizione.
Come ricorderai la nostra garanzia di Tutela Legale ha sempre previsto la possibilità di far accedere l’assicurato a una consulenza pre-giudiziale – con un massimale di 500,00 – con uno dei professionisti del Network legale di ScudoMedico nell’ambito delle azioni di natura contabile dinnanzi alla Corte dei Conti.
Quale novità è stata introdotta?
“Con l’aggiornamento del Fascicolo Informativo l’assicurato potrà usufruire di questa opportunità in tutti gli eventi che coinvolgono il medico sia per la materia di Responsabilità Civile Professionale che per le attività assicurate tramite la sottoscrizione di Condizioni Particolari (es. attività libero professionale)“
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Ci sono altre novità da conoscere?
Tutte quelle che hai avuto modo di leggere fino a ora sono modifiche effettuate al Fascicolo Informativo fatte per rendere ancora più adeguata la tua polizza di Responsabilità Civile Professionale.
Abbiamo, però, introdotto un’altra novità che ci è stata chiesta da molti tuoi colleghi:
La “Postuma Contrattuale” è un prodotto assicurativo collegato alla tua polizza RCP che potrai sottoscrivere nell’eventualità in cui modifichi il tuo “profilo di rischio” cioè la tua professione.
Facciamo un esempio:
Andrea, Medico Convenzionato, svolge per cinque anni – dal 2013 al 2018 – l’attività di Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale per poi diventare dipendente presso una struttura ospedaliera.
Avendo cambiato tipologia di professione, Andrea sceglie di sottoscrivere una copertura che lo protegge solo per la nuova professione.
Nel 2021, Andrea riceve una richiesta di risarcimento per un presunto danno provocato nel 2017 (quando svolgeva l’attività di Medico di Eemergenza Sanitaria Territoriale).
Cosa succede?
- Se Andrea NON ha sottoscritto una garanzia “postuma” dovrà risarcire personalmente il paziente o i suoi eredi.
- Se Andrea ha sottoscritto una garanzia “postuma contrattuale” l’assicurazione lo terrà indenne dalle richieste risarcitorie per 10 anni dalla data di sottoscrizione.
Quali sono le nostre soluzioni?
Le assicurazioni professionali di Prassi Broker sono già state acquistate da oltre 12.000 Medici poiché proteggono il Medico per tutte le seguenti garanzie:
- Responsabilità Civile Professionale;
- Colpa Grave (come previsto dalla Legge Gelli-Bianco);
- Tutela Legale (sia per l’attività professionale che per la vita privata).