
Colpa Grave Medici Specializzandi: ecco cosa fare!
Come funziona la questione “Colpa Grave” per tutti quei Giovani Medici, in particolare i Medici Specializzandi, che si trovano a dover stipulare una polizza assicurativa?
Se anche tu appartieni alla categoria dei Medici Specializzandi e sei alla ricerca di informazioni chiare sulle coperture assicurative necessarie, soprattutto per la Colpa Grave, questo articolo è stato scritto proprio per te.
Iniziamo subito con una domanda che ogni giorno ci viene posta:
“Salve, sono un Medico Specializzando e vorrei sapere se devo sottoscrivere un’assicurazione professionale?”
La nostra risposta è sempre:
“Assolutamente sì… e i motivi per cui è consigliabile farlo (oltre ad essere obbligatorio per legge) sono anche molto semplici e chiari!”
Sia che tu abbia rapporti con una struttura pubblica o privata, anche nel solo regime di specializzando, sia che operi in regime di convenzione o che tu svolga un’attività libero professionale hai bisogno di sottoscrivere un’assicurazione professionale.
Ora ti spieghiamo i motivi:
Se svolgi un’attività libero professionale o un’attività in convenzione con il SSN hai bisogno dell’assicurazione perché hai una responsabilità diretta con il paziente (colpa lieve e colpa grave);
Se svolgi la tua attività esclusivamente come medico specializzando hai bisogno dell’assicurazione perché ti tutela da un potenziale coinvolgimento in un giudizio per risarcimento del danno in quanto la tutela diretta della struttura è limitata alla sola colpa lieve del medico;
La sottoscrizione di una adeguata polizza assicurativa è peraltro prevista come obbligo di legge ai sensi della Legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli);
Non avere un’adeguata copertura assicurativa vuol dire correre il rischio di doversi fare personalmente carico di un eventuale errore nei confronti di un paziente e del risarcimento dello stesso.
Perché l’assicurazione della struttura non è sufficiente?
L’assicurazione della struttura NON è SUFFICIENTE perché è limitata alla sola Colpa Lieve, ciò significa che non esime il medico operativo dal suo potenziale coinvolgimento in un giudizio per risarcimento del danno.
Infatti, qualora venisse accertata una responsabilità del professionista in termini di colpa grave, la struttura sanitaria potrebbe avvalersi dell’istituto della rivalsa per poter recuperare le somme, liquidate al danneggiato, rivolgendosi al professionista responsabile.
Sempre la Legge Gelli, poi, ha introdotto come obbligatorio il procedimento per danno erariale nei confronti del professionista responsabile per Colpa Grave.
Tutto questo cosa significa?
Tutto ciò che abbiamo appena detto vuol dire che, una volta accertata la responsabilità del medico, potrà essere esperito un procedimento per il ristoro dei danni verso lo Stato.
Questo perché il suo errore ha causato un risarcimento del danno da parte della struttura pubblica.
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Quindi la Struttura Sanitaria non offre una copertura per Colpa Grave?
No, la Struttura Sanitaria non offre una copertura per la Colpa Grave.
Non esiste alcuna copertura offerta dalla struttura sanitaria per la Colpa Grave del medico poiché andrebbe fuori dalle logiche della rivalsa e del danno erariale che abbiamo riportato prima.
Tale questione, infatti, è stata più volte oggetto di pronuncia della Cassazione la quale ha chiarito che:
“Tali contratti assicurativi contrastano con i principi fondamentali del sistema della responsabilità dei pubblici dipendenti, come delineato dall’art. 28 della Costituzione, atteso che la stipula di tali polizze produce, in definitiva, la totale deresponsabilizzazione della classe dirigente e politica della Pubblica Amministrazione.”
Ci sono anche dei riferimenti di legge specifici?
Sì certamente, troviamo questo principio nell’art. 3, comma 59 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)
In questo articolo possiamo leggere che:
“È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”.
Quindi se anche ci fosse un contratto assicurativo sottoscritto dalla struttura sanitaria sarebbe nullo?
Sì esattamente, è proprio così.
Questa norma stabilisce chiaramente che i contratti di assicurazioni stipulati da parte di Enti Pubblici (a proprie spese) a favore dei propri Amministratori per eventuali danni arrecati all’Ente stesso sono nulli.
La norma si estende, come espresso dalla Corte dei Conti, anche ai dipendenti e ai soggetti che intrattengono un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.
In particolare la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Emilia Romagna (con deliberazione n. 3/2009/PAR) ha affermato:
““deve pertanto ritenersi che la nullità sancita dall’art 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, si estenda a tutti i casi di polizze stipulate da amministrazioni pubbliche a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da illeciti amministrativi di cui si rendano responsabili” ed inoltre (../..) “pare coerente con quanto appena affermato sostenere che la scelta di accollare ad amministratori e funzionari la quota di costi che li riguarda, risulterebbe, per tale parte, del tutto estranea all’interesse pubblico perseguito dall’Ente e sarebbe pertanto priva di giustificazione”.”
E per quanto riguarda “pregressa” e “postuma” cosa bisogna fare?
Infine, ti vogliamo ricordare che la Legge Gelli-Bianco ha previsto che è obbligatorio stipulare una polizza “pregressa” e una polizza “postuma decennale“.
La pregressa e la postuma sono obbligatorie perché l’azione di rivalsa della struttura sanitaria e l’incardinamento del procedimento erariale possono essere attivati anche a distanza di 10 anni.
Ricapitolando: cosa abbiamo detto?
In questo articolo abbiamo visto insieme perché anche il medico specializzando deve sottoscrivere un’adeguata copertura assicurativa.
Questi i perché:
- è un obbligo di legge (Legge Gelli Bianco) e non rispettarlo potrebbe portare anche a una sanzione disciplinare da parte del proprio ordine di appartenenza;
- anche l’attività di specializzando ti espone a dei rischi professionali, a volte anche non banali;
- qualsiasi struttura sanitaria non ti può coprire per la colpa grave;
- se svolgi anche un’attività libero professionale (anche attività di sostituzione in medicina generale o pediatria di libera scelta) necessiti di una copertura anche per la colpa lieve.
Bene, questi sono i motivi per cui tutti i medici specializzandi devono dotarsi di una giusta copertura assicurativa.
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